Art. 3.

      1. Il trattamento di cui alla presente legge è applicato anche a coloro che sono

 

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cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 e ai loro superstiti, nonché a coloro per i quali non sono ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
      2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a seguito di presentazione di domanda all'ente erogatore, su apposito modello, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La prestazione deve essere corrisposta: entro i due anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel nono e nel decimo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i tre anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel settimo e nell'ottavo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i quattro anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel quinto e nel sesto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i cinque anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel terzo e nel quarto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i sei anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti la medesima decorrenza.